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USO DEL CELLULARE E SOSPENSIONE DELLA PATENTE

USO DEL CELULLARE ALLA GUIDA E NUOVO CODICE DELLA STRADA    

Uso il cellulare in maniera impropria mentre guido;  quale è la sanzione in cui incorro?

Prima della introduzione del nuovo codice della strada era prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di 165 ad un massimo di  650 euro, con la sanzione accessoria della  decurtazione di cinque punti dalla patente.  

La nuova normativa prevede un inasprimento delle pene con una  sanzione pecuniaria che va da 250 a 1000 euro, con la sanzione accessoria di cinque punti dalla patente ma con la introduzione della sospensione della patente che va da 15 giorni a due mesi con ritiro delle stessa patente al momento dell’accertamento della violazione.                 

E’ innegabile che tale norma sia stata introdotta anche alla luce dei gravissimi incidenti provocati dalla distrazione alla guida a causa dell’uso del cellulare e quindi trovano ragione nell’interesse pubblico della salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.

Se da un lato quindi non si può non ritenere ineccepibile tale normativa il problema nasce dalla mancata attuazione delle previsioni dell’art. 218 del Codice della Strada in materia di sospensione breve della patente, il quale stabilisce che l’organo ( Polizia municipale, Polizia stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza)  che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

Allo scadere di tale termini e in assenza di provvedimento del Prefetto competente territorialmente  la patente di guida dovrebbe essere restituita al contravventore mediante invio al Commissariato competente in base alla residenza dello stesso.

Ebbene questi sono termini solo indicativi stante la impossibilità dell’Ufficio della Prefettura di gestire correttamente tale tempistica e quindi può tranquillamente accadere che per una sanzione di sospensione elevata per esempio il 20 febbraio 2025 la patente non solo non sia stata ancora restituita ma non si sa nemmeno quando sarà restituita 

E qui che il sistema è entrato in un corto circuito dal quale difficilmente se ne potrà uscire senza un intervento legislativo, anche in forma di  regolamento di attuazione del codice della strada, che permetta di snellire/semplificare la procedura e sanzionare effettivamente per la pena prevista i cittadini non rispettosi della normativa.

Ma la percezione di ingiustizia che si ricava dall’esame di quanto dedotto si aggrava in merito alla possibilità prevista dal codice di “ entro il termine di quindici giorni dal ritiro il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”.

Nonostante l’invio della comunicazione via pec all’indirizzo di riferimento che si trova sui siti degli Uffici del Prefetto competenti nessuna risposta il cittadino dovrà/potrà aspettarsi perché il cumulo di lavoro e di richieste è tale da non poter permettere ai funzionari di dare una risposta tempestiva.

Ed allora cosa fare?.

In primo luogo rispettare la norma sulla condotta di guida e l’uso del cellulare, ma laddove si incorra nella sanzione attivarsi presso gli Uffici competenti  per poi rivolgersi all’Autorità giudiziara per la tutela dei propri diritti e delle proprie ragioni.

Solo in caso di una mobilitazione probabilmente ci sarà un adeguamento della normativa che tenga conto anche delle ragioni del cittadino contravventore che pur avendo sbagliato non deve  essere penalizzato oltre la legittima sanzione.

Avv. Sergio Antonazzo